Il matrimonio Concordatario ed il matrimonio Canonico: differenze e punti di contatto
Il matrimonio Concordatario prende il nome dal Concordato lateranense sottoscritto dallo Stato e dalla Santa Sede.
Per matrimonio ‘Concordatario’ si intende il matrimonio celebrato in Chiesa da un ministro della Chiesa cattolica davanti alla comunità dei fedeli: esso ha effetti anche giuridici, in quanto il celebrante ha funzioni di ufficiale di stato civile, e costituisce sacramento e ‘contratto’ in quanto trascritto nell’apposito registro. Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il ministro di culto spiega agli sposi ed ai testimoni gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile.
Il sacerdote redige poi l’atto di matrimonio in doppio originale. Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente siano inserite nell’atto di matrimonio, il sacerdote le raccoglie nell’atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni.
Gli sposi che scelgono questo tipo di matrimonio devono presentare al proprio parroco i certificati di nascita, residenza, cittadinanza, Battesimo, Cresima; il certificato di «Stato libero ecclesiastico» attestante che i richiedenti non abbiano già contratto matrimonio secondo il rito religioso (quindi che non siano già sposati, separati o divorziati dopo le nozze in Chiesa); l’attestato di partecipazione al corso prematrimoniale obbligatorio; il nulla osta ecclesiastico (esso va richiesto alla Curia nel caso in cui i futuri sposi vogliano contrarre matrimonio presso una parrocchia differente dalla propria o fuori dal Comune di residenza).
Per il matrimonio Concordatario è previsto un regime di ‘doppia pubblicazione’ per 8 giorni: le pubblicazioni civili presso la Casa Comunale come previste dal codice civile e le pubblicazioni ecclesiastiche da affiggersi alle porte della casa parrocchiale (sia della parrocchia dello sposo che della sposa, se diverse). Se l’ufficiale di stato civile scopre qualche impedimento alla celebrazione del matrimonio, può rifiutare le pubblicazioni. In caso contrario, rilascia il certificato di nulla osta alle nozze. Ritirato il certificato di avvenute pubblicazioni, i futuri sposi devono portarlo dal parroco, il quale rilascia documento ufficiale del «consenso religioso», confermando la data del matrimonio.
Per matrimonio Canonico si intende invece il matrimonio celebrato nelle forme, liturgiche e sostanziali, previste dal codice di diritto canonico e dalle altre norme della Chiesa cattolica tra un uomo e una donna. Il matrimonio Canonico rappresenta una realtà alquanto complessa: si tratta infatti di un istituto di carattere pubblico, sacro, sociale e giuridico che coinvolge aspetti di speciale rilevanza. Oltre che dal diritto divino collegato alla Bibbia, esso è retto dal diritto positivo della Chiesa, la cui fonte primaria è rappresentata dal vigente Codice di diritto canonico (promulgato il 25 gennaio 1983 sotto il pontificato di Giovanni Paolo II) e da altre norme da essa emanate.
Il matrimonio Canonico deve essere celebrato da soggetti ‘capaci’, al cospetto di un ministro del culto cattolico e di due testimoni, nel rispetto della forma prescritta cui sono tenuti tutti i battezzati cattolici. Il matrimonio Canonico si perfeziona poi attraverso un’espressa e reciproca manifestazione di volontà (il ‘consenso matrimoniale’), tramite la quale un uomo e una donna costituiscono tra loro, con un patto irrevocabile, uno stabile ‘consorzio di vita’, improntato a mutua assistenza e solidarietà, nonché alla generazione ed alla educazione della prole. Tra i battezzati, questo istituto è elevato a dignità di sacramento.
In sintesi, ecco le differenze sostanziali tra matrimonio Canonico e matrimonio Concordatario: il matrimonio Canonico è un rito solo religioso, che viene celebrato in Chiesa ed è esclusivamente valido per l’ordinamento canonico, ma non per lo Stato; il matrimonio Concordatario, seppur celebrato in Chiesa, riconosce effetti civili al rito, tramite la trascrizione dell’unione nei registri dello Stato civile e la lettura, in coda alla cerimonia religiosa, degli articoli del Codice Civile riguardanti il matrimonio tra due persone.
Salvo rare eccezioni, la Chiesa Cattolica non consente di celebrare matrimoni solo Canonici.
In caso di ‘risoluzione’ di un matrimonio Canonico, la disciplina è di esclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici: spetta quindi esclusivamente all’autorità ecclesiastica intervenire sui singoli casi di nullità, dal momento che non sono previsti gli istituti di separazione e divorzio tipici dell’ordinamento giuridico italiano.
Come avrete intuito, esistono molti modi di dire ‘Sì’ ed un’unica forma di amore…quello eterno.